1. Le disposizioni di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano senza eccezioni, e in deroga alla normativa di settore, anche per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti e la loro durata, a tutte le ipotesi di realizzazione di lavori, di fornitura di servizi e di prodotti e di affidamento di servizi pubblici, anche per interventi misti, per interventi concernenti i settori esclusi e per interventi assimilati, per le attività di integrazione, completamento e manutenzione di lavori e di servizi anche se già parzialmente realizzati e per tutte le prestazioni costituenti adempimento di obblighi di legge a carico del soggetto aggiudicatore competente.
2. Le norme di cui al comma 1 e le norme vigenti concernenti le concessioni di lavori si applicano, in quanto compatibili, a tutti i contratti comportanti partenariato pubblico-privato o attuativi del partenariato, o regolanti i rapporti con contraenti generali.
3. Gli interventi e le prestazioni realizzati e prevalentemente finanziati da soggetti privati, compresi quelli in attuazione di piani o di convenzioni urbanistici, non sono assoggettati alla normativa vigente sugli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
4. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i soggetti aggiudicatori pubblicano un avviso, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 37-bis della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per individuare i soggetti interessati a presentare offerta. Nell'avviso sono fissati i termini per manifestare l'interesse e le modalità della procedura di confronto ed è indicato specificatamente che il soggetto
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»;
2) al comma 6 le parole: «1.000.000 di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro»;
b) all'articolo 17:
1) il comma 11 è abrogato;
2) al comma 12 le parole: «a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi»;
c) all'articolo 21, comma 1-ter, le parole: «di importo superiore alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 2.500.000 euro»;
d) all'articolo 23, comma 1-bis, le parole: «750.000 ECU» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.500.000 euro» e «quindici»;
e) all'articolo 24, comma 1:
1) le parole: «100.000 euro», ovunque ricorrono e «300.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «750.000 euro» e «2.500.000 euro»;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
f) all'articolo 25, comma 3, le parole: «10 per cento» e, ovunque ricorrono, «5 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 per cento» e «20 per cento»;
g) i commi 4 e 5 dell'articolo 25 sono abrogati;
h) all'articolo 29, comma 1, le parole: «un milione di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2.500.000 euro».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4.000.000 di euro»;
b) al comma 5, le parole: «1.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «6.242.000 euro».
3. Gli importi dei lavori indicati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, come da ultimo modificati dalla presente legge, esclusi quelli che si riferiscono alle soglie di applicazione delle normative comunitarie, sono soggetti a rivalutazione secondo il tasso di inflazione reale, indicato entro il 30 giugno di ogni biennio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. La camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituita dalla camera di conciliazione per i lavori pubblici.
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali del diritto in conformità ai quali deve essere interpretato ogni altro atto normativo vigente in materia.